Messa alla prova

Sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 bis c.p.p).
Nei procedimenti per reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola o congiunta a pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p., l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza.

A seguito della sospensione del procedimento, l’imputato viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:

  • l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
  • l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
  • il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.

La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.

La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

  • l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);
  • la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
  • la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa
  • l’indicazione sintetica della situazione personale e familiare
  • l’eventuale attività lavorativa svolta
  • l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata

dovranno essere allegati:

  • gli atti relativi al procedimento penale
  • le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali

La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire.
Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, posso essere chieste alla cancelleria del tribunale o all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Compiti del giudice ed estinzione del procedimento
Il giudice acquisisce le informazioni dall’UEPE, degli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, sente in aula l’imputato e la parte offesa.
Valuta, con le modalità indicate dall’art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l’imputato alla prova.
Decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l’adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna.

Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.
Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.

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