SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Il processo di separazione personale dei coniugi trova la sua disciplina nel codice di procedura civile e in particolare negli artt. 706 e ss. c.p.c,.
Il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, regolato dagli artt. 706 e ss. c.p.c., è caratterizzato da due distinte fasi: l’udienza presidenziale che si svolge davanti al presidente del tribunale, finalizzata alla conciliazione dei coniugi e all’emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti e una seconda fase, che si svolge di fronte al giudice istruttore, con le caratteristiche tipiche del giudizio di cognizione.
La legge n. 80 del 2005, nel convertire il D.L. n. 35 del 2005, ha profondamente modificato il procedimento di separazione personale tra i coniugi riformulando gli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile. Le modifiche in particolare rafforzano la distinzione tra la fase introduttiva del processo e quella successiva davanti all’istruttore con la previsione, tra l’altro, di una nuova costituzione del ricorrente e del resistente e con la necessità, in caso di assenza del convenuto all’udienza presidenziale, di una nuova notificazione con la indicazione dell’udienza davanti all’istruttore.
La separazione viene instaurata dal ricorso che può essere presentato da ciascuno dei coniugi, e che deve contenere l’esposizione dei fatti a fondamento della domanda stessa, nonché l’indicazione dell’esistenza di figli di entrambi. Al ricorso dovranno essere allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
L’articolo 706, cm 1 c.p.c. prevede che la domanda di separazione si proponga al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi (foro principale ed inderogabile), ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio (foro subordinato).
Il presidente del Tribunale, nei cinque giorni successivi il deposito del ricorso fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. L’udienza deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso stesso.
Si evidenzia che la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Pertanto il coniuge ricorrente può allontanarsi dalla casa coniugale senza dover attendere l’autorizzazione da parte del presidente del tribunale e ciò non costituirà causa di addebito (art. 146 c.c.).
All’udienza presidenziale i coniugi devono comparire personalmente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
L’udienza è preordinata al tentativo di conciliazione che deve essere esperito dal presidente del tribunale, il quale deve ascoltare i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente. Nella prassi il tentativo di conciliazione può portare, non tanto a una totale riconciliazione, ma a un accordo tra i coniugi. In queste situazioni il rito viene trasformato da contenzioso a consensuale.
Secondo il codice se la conciliazione riesce viene redatto processo verbale della stessa. Se invece non riesce, (situazione più frequente), o anche se il coniuge convenuto non compare il presidente detta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (art. 708 c.p.c.).
Questi provvedimenti assumono un’importanza notevole in quanto servono a regolare la situazione nelle more del giudizio, che può protrarsi anche per un tempo considerevole.
I provvedimenti:
- autorizzano innanzitutto i coniugi a vivere separatamente;
- regolamentano l’affidamento dei figli e la loro collocazione;
- regolano le modalità di esercizio della facoltà di visita del genitore non collocatario o non affidatario;
- determinano l’ammontare di un eventuale assegno di mantenimento a carico di uno dei due e a favore dell’altro, e ne regolano le modalità per la corresponsione;
- assegnano la casa familiare.
I provvedimenti in questione prescindono dalla domanda delle parti pertanto il presidente li può adottare anche d’ufficio. Sono impugnabili da parte dei coniugi mediante reclamo alla Corte d’appello.Nell’ordinanza che contiene i provvedimenti urgenti il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo, momento in cui la causa entrerà nella fase a cognizione piena identica a quella di tutte le altre cause.La Legge del 2005 ha introdotto per la fase contenziosa della separazione la costituzione di entrambe le parti in modo analogo a quanto avviene nel procedimento ordinario. L’attore pertanto può rinnovare la propria costituzione, con una memoria, indicando il termine entro cui il convenuto deve costituirsi in giudizio. Le preclusioni e le decadenze sono analoghe a quelle del giudizio ordinario.L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore (art.709 c.p.c.).
L’ordinanza costituisce altresì titolo esecutivo (art. 189 disp. Att. c.p.c.). L’art. 709-bis regolamenta l’udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.
Al termine dell’udienza, con l’eventuale proseguimento scritto ed alla scadenza dei termini per le memorie, il giudice istruttore, potrà riservarsi sulla ammissione delle prove, decidendo sull’eventuale proseguimento del processo con l’istruttoria ovvero fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni definitive, finalizzate alla decisione da parte del collegio.
La disposizione stabilisce inoltre che nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato che viene deciso in camera di consiglio.
Il giudizio si conclude con una sentenza che è costitutiva dello status di separazione, ed è soggetta ai normali mezzi di impugnazione, appello e ricorso per Cassazione. Peraltro l’impugnazione può investire anche i soli capi della sentenza contenenti i provvedimenti relativi ai figli, alla casa, e all’assegno di mantenimento rendendo così possibile il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara che i coniugi sono separati.
Le parti inoltre possono sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole e i coniugi stessi nelle forme dell’art. 710 c.p.c.
La sentenza di separazione forma cosa giudicata ma è soggetta alla clausola rebus sic stantibus, nel senso che i coniugi, possono farne cessare gli effetti con la semplice riconciliazione. Basta cioè una loro dichiarazione o anche un comportamento non equivoco incompatibile con lo status di separati perché venga meno la separazione, senza necessità di un intervento dell’autorità giudiziaria.