Responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. per danno cagionato dalla fauna selvatica
Del danno cagionato dalla fauna selvatica risponde sempre la Regione, sulla base del criterio di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c. Lo ha stabilito, o meglio, confermato, la Corte di Cassazione civile con sentenza n. 12113/2020. Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della responsabilità dei danni cagionati dalla fauna selvatica, confermando il revirement effettuato con la sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020 nonché con le sentenze n. 8384/2020 e 8385/2020 rispetto al tradizionale indirizzo, così individuando il criterio di imputazione della responsabilità nonché la titolarità della responsabilità.