Molestie

Per la Cassazione, commette reato di molestia e disturbo il vicino che di notte in diverse occasioni viene sorpreso a suonare il campanello della persona offesa
La Cassazione con la sentenza n. 30012/2020 dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando in questo modo la sua condanna per il reato di molestie per aver suonato, di notte, il campanello della vicina per disturbarla.

Il Tribunale del resto in sede di merito lo aveva già condannato alla pena dell’ammenda di 300 euro per il reato di molestia e disturbo alle persone ai sensi dell’art. 660 del codice penale, per aver suonato il campanello della porta di ingresso dell’abitazione della vicina, in piena notte. L’uomo però veniva assolto dall’accusa di aver suonato più volte e per diversi minuti il citofono dell’abitazione, perché non è stato provato che fosse proprio lui l’autore del fatto. Il giudice ha riconosciuto inoltre all’imputato le attenuanti generiche alla luce della occasionalità della condotta, del tipo di molestia messa in atto e perché lo stesso si era trasferito in altro luogo.
L’imputato, nonostante l’esiguità della pena, decide comunque di ricorrere in Cassazione, lamentando la mancata assoluzione, stante l’insussistenza del fatto e l’assenza e contraddittorietà della prova.
La Cassazione decide il ricorso con la sentenza n. 30012/2020, dichiarandolo inammissibile.
la Corte osserva invece come il racconto della persona offesa sia stato confermato dal teste, il quale ha dichiarato di aver visto l’imputato manomettere il citofono della vittima con uno stecchino per “provocarne l’interrotto funzionamento.”

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