Il patteggiamento
Il patteggiamento (più correttamente, applicazione della pena su richiesta delle parti – Art. 444 c.p.p.) è l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero che permette l’applicazione da parte del giudice di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera i 5 anni di reclusione.
In pratica, il patteggiamento è un procedimento penale speciale che riduce i tempi processuali, facendo concludere il processo senza lo svolgimento del dibattimento.
In cambio dello snellimento dell’iter giudiziale, l’imputato ottiene come premio la riduzione fino ad un terzo della pena detentiva o pecuniaria.
Le caratteristiche del patteggiamento possono essere così riassunte:
- l’imputato ottiene lo sconto sulla pena (fino a un terzo), sia detentiva che pecuniaria;
- si esclude la parte civile;
- la sentenza non può essere appellata dal Pm che ha dato il suo consenso;
- è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali se il patteggiamento è entro 2 anni;
- se il Pubblico Ministero non accetta la pena proposta dall’imputato, questi la può riproporre in sede giudiziale al Giudice il quale, se la ritiene congrua e non fondato il dissenso del P.M., pronuncia sentenza recependo tale proposta.
Dall’altro lato vi sono degli elementi a sfavore dell’imputato:
- la rinuncia a difendersi da parte dell’imputato e l’accettazione della condanna;
- Il patteggiamento deve essere richiesto con l’accordo delle parti in giudizio. La richiesto può essere formulata già durante le indagini preliminari, quindi anche prima che venga aperta l’azione penale.
- Tuttavia il patteggiamento è sottoposto ad un limite temporale: non può essere richiesto dopo lo svolgimento dell’udienza preliminare (art. 446 del Codice di procedura penale).
- Invece, nell’ambito di un giudizio direttissimo, il patteggiamento può essere richiesto fino all’apertura del dibattimento, mentre nel giudizio immediato entro 15 giorni dall’emissione del procedimento per decreto penale o del decreto che dispone il giudizio immediato.
Decisione
- Sulla richiesta di patteggiamento si esprime il giudice di merito che ne valuta l’ammissibilità guardando i capi di imputazione e la qualificazione giuridica prospettata dalle parti.
- Il giudice può accogliere o rigettare la richiesta ma mai modificare o integrare l’accordo delle parti.