CASSAZIONE SENTENZA N. 406/2019

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI, sentenza 10 gennaio 2019, n. 406, confermando i precedenti orientamenti secondo cuisi può parlare di “famiglia di fatto”, quando si viene a creare una nuova realtà familiare non essendo sufficienti una relazione ed una convivenza stabile.

I requisiti alla base del concetto di famiglia di fatto attengono alla presenza di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli.

Altro elemento che rileva è la presenza di una fonte effettiva e stabile di redditoper il coniuge beneficiario; solo in presenza di queste condizioni una nuova convivenza può diventare un parametro per eliminare l’obbligo di mantenimento a carico dell’ex coniuge.

Affinché l’ex coniuge onerato possa esimersi dal versamento dell’assegno divorzile, lo stesso dovrà ricorrere giudizialmente per ottenere un provvedimento volto all’eliminazione dell’obbligo provando la nuova relazione del beneficiario del mantenimento; la prova può essere data dallapresenza di figli nati dalla nuova relazione, il certificato di residenza che attesti una convivenza duratura, l’esistenza di un conto corrente cointestato o altri elementi che possano attestare una relazione di tipo familiare.

Si deve infine precisare, che quanto sopra specificato è riferibile solo al diritto di mantenimento del coniuge, non potendosi intaccare, per tali presupposti, il mantenimento dei figli.