CASSAZIONE SENTENZA N. 22520/2019
In caso di responsabilità medica, la decisione civile sul risarcimento è svincolata da quella penale, atteso che il giudizio di rinvio (art. 622 c.p.p.) è autonomo (Cass. 22520/2019).
La Cassazione ha confermato la condanna di un medico al risarcimento del danno per la morte di un paziente, anche se lo stesso era stato prosciolto dall’accusa di omicidio colposo, per carenza di prova sul nesso causale tra morte e condotta omissiva. Secondo la Suprema Corte, il giudizio di rinvio (al giudice civile), conseguente all’annullamento della sentenza penale, in relazione ai capi civili, è un giudizio autonomo, in cui il giudicante è svincolato dal rispetto delle regole penalistiche (dall’accertamento dell’elemento soggettivo al nesso causale) e non deve uniformarsi al principio di diritto (art. 384 c.p.c.) enunciato dal giudice di legittimità penale nella sentenza di annullamento.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 10 settembre 2019, n. 22520, dopo un complesso e articolato iter argomentativo, che si dipana per oltre una quarantina di pagine, in cui gli ermellini si soffermano sulla natura del giudizio di rinvio e fanno propria una delle tre teorie sullo medesimo elaborate.