Cassazione ha dichiarato non legittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati
Con la sentenza n. 17665 del 25/8/2020 la Cassazione ha dichiarato non legittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati. La copertura assicurativa della polizza RC auto dovrà essere perciò quella del veicolo a motore già immatricolato mentre quella della targa prova non coprirà alcun danno. Non è la prima sentenza che decide in tal senso ma, proprio il Ministero dell’Interno con la circolare nr. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018, aveva dato un parere in cui dichiarava come la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati (carrozzieri e concessionari di veicoli in particolare) non corrispondesse alle finalità del dettato normativo dell’art. 98 del Codice della Strada. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere nr. 4699/M363 del. 4.4.2004 si era invece dimostrato possibilista sull’utilizzabilita’ della targa prova anche sui veicoli immatricolati. I due Ministeri dopo un lavoro di analisi ad un tavolo congiunto avevano chiesto un parere al Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopra descritta e il Ministero dell’Interno aveva disposto la sospensione di ogni attività sanzionatoria che avrebbe comportato un danno a varie categorie economiche.
Secondo la sentenza della Cassazione appena pubblicata “la targa prova costituisce una deroga e, sostanzialmente “sana”, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non “sana”, né la mancanza di revisione (decisione della Cassazione Civile n. 16310/2016) né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione Civile n. 10868 del 07/05/2018). In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo. La Cassazione conclude specificando che “se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere -ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.