Assegno mantenimento divorzio

Alla moglie che cerca lavoro, ma non lo trova, va riconosciuto l’assegno di divorzio e alla figlia che sta crescendo va aumentato l’importo mensile per il mantenimento. Queste le conclusioni della Cassazione che, con l’ordinanza n. 21141/2020, che ha confermato la decisione della Corte d’Appello.

Il Tribunale in primo grado aveva infatti tenuto una linea netta e dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva rigettato la domanda di assegno divorzile per la ex moglie e aveva disposto in favore della figlia un assegno mensile di 350,00.
La Corte d’Appello, invece, modificava la sentenza di primo grado, ponendo a carico del marito la somma mensile di 150 euro in favore della moglie e innalzando a 400 euro l’assegno mensile in favore della figlia. L’uomo era titolare di un reddito annuo di 22.055,00 euro, mentre la ex moglie, nonostante l’impegno nel cercare un lavoro, era disoccupata dal 2009 e la figlia in crescita aveva ovviamente maggiori esigenze.

L’uomo però decideva di ricorrere in Cassazione lamentando con il primo motivo l’omessa considerazione da parte della Corte delle condizioni patrimoniali delle parti, della durata del matrimonio e del tenore di vita goduto durante il matrimonio, non potendo fondare la propria decisione solo dall’analisi delle condizioni reddituali.

Con il secondo invece contestava la condanna al pagamento delle spese d’appello stante l’accoglimento parziale dell’appello, che aveva determinato una soccombenza reciproca.

La Corte di Cassazione però con l’ordinanza n. 21141/2020 rigettava il ricorso del soggetto obbligato per le seguenti ragioni.
Per gli Ermellini il ricorrente si è lamentato erroneamente dell’omessa considerazione da parte del giudice di seconde cure della situazione patrimoniale delle parti ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile. La Corte ha infatti ampiamente motivato le ragioni per le quali ha deciso di porre a carico dell’uomo l’assegno di mantenimento in favore della ex moglie. Per il giudice nessuna colpa è attribuibile alla ex moglie in relazione alla sua situazione lavorativa, essendosi attivata in tal senso.